Art. 141
Atti assimilati a una dichiarazione in dogana
In vigore dal 28 lug 2015
Atti assimilati a una dichiarazione in dogana
(, paragrafo 2, del codice)
1. Per le merci di cui all’, lettere da a) a d), all’ e all’, paragrafo 1, uno degli atti seguenti è assimilato a una dichiarazione in dogana:
a)
percorrere la corsia verde «niente da dichiarare» negli uffici doganali in cui è stata predisposta la doppia corsia di controllo;
b)
passare da un ufficio doganale privo della doppia corsia di controllo;
c)
applicare un disco di dichiarazione in dogana o un’etichetta autoadesiva «niente da dichiarare» sul parabrezza dell’autovettura, quando tale possibilità sia prevista dalle disposizioni nazionali.
2. Gli invii di corrispondenza sono considerati dichiarati per l’immissione in libera pratica dal loro ingresso nel territorio doganale dell’Unione.
Gli invii di corrispondenza sono considerati dichiarati per l’esportazione o la riesportazione dalla loro uscita dal territorio doganale dell’Unione.
3. Le merci contenute in una spedizione postale, che beneficiano di una franchigia dal dazio all’importazione a norma degli articoli da 23 a 27 del regolamento (CE) n. 1186/2009, si considerano dichiarate per l’immissione in libera pratica dalla loro presentazione in dogana a norma all’ del codice, a condizione che i dati richiesti siano accettati dalle autorità doganali.
4. Le merci contenute in una spedizione postale di valore non superiore a 1 000 EUR che non sono soggette al dazio all’esportazione sono considerate dichiarate per l’esportazione dalla loro uscita dal territorio doganale dell’Unione.
Storico versioni
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