Art. 138
Merci che si considerano dichiarate per l’immissione in libera pratica in conformità all’articolo 141
In vigore dal 28 lug 2015
Merci che si considerano dichiarate per l’immissione in libera pratica in conformità all’
(, paragrafo 2, del codice)
Se non sono state dichiarate utilizzando altri mezzi, le seguenti merci si considerano dichiarate per l’immissione in libera pratica in conformità all’:
a)
le merci prive di carattere commerciale contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, che beneficiano della franchigia dai dazi all’importazione a norma dell’ del regolamento (CE) n. 1186/2009 o in quanto merci in reintroduzione;
b)
le merci di cui all’, paragrafo 1, lettere c) e d);
c)
i mezzi di trasporto che beneficiano dell’esenzione dai dazi all’importazione come merci in reintroduzione a norma dell’ del codice;
d)
gli strumenti musicali portatili reimportati dai viaggiatori e che beneficiano dell’esenzione dal dazio all’importazione come merci in reintroduzione a norma dell’ del codice;
e)
invii di corrispondenza;
f)
merci contenute nelle spedizioni postali, che beneficiano di una franchigia dai dazi all’importazione a norma degli articoli da 23 a 27 del regolamento (CE) n. 1186/2009.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2015:2015:oj#art-138