Art. 41

Principi generali

In vigore dal 28 lug 2015
Principi generali (, paragrafo 3, del codice) I seguenti prodotti sono considerati originari di un paese beneficiario: a) i prodotti interamente ottenuti in tale paese a norma dell’; b) i prodotti ottenuti in tale paese in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che tali materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell’.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2015:2015:oj#art-41

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Principi generali (Art. 41 Regolamento (UE) 2015/2446) — Testo vigente | Portale Normativo