Art. 64

Tolleranza generale

In vigore dal 28 lug 2015
Tolleranza generale (, paragrafo 3, del codice) 1.   In deroga all’, i materiali non originari possono essere utilizzati nella fabbricazione di un determinato prodotto, a condizione che il loro valore totale non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. Laddove nell’elenco siano indicate una o più percentuali per il valore massimo dei materiali non originari, dall’applicazione del primo comma non deve derivare un superamento di dette percentuali. 2.   Il paragrafo 1 non si applica ai prodotti contemplati nei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato.
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Art. 64 Regolamento (UE) 2015/2446 — Tolleranza generale | Portale Normativo