Art. 64
Tolleranza generale
In vigore dal 28 lug 2015
Tolleranza generale
(, paragrafo 3, del codice)
1. In deroga all’, i materiali non originari possono essere utilizzati nella fabbricazione di un determinato prodotto, a condizione che il loro valore totale non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
Laddove nell’elenco siano indicate una o più percentuali per il valore massimo dei materiali non originari, dall’applicazione del primo comma non deve derivare un superamento di dette percentuali.
2. Il paragrafo 1 non si applica ai prodotti contemplati nei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato.
Storico versioni
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