Art. 65
Accessori, pezzi di ricambio e utensili
In vigore dal 28 lug 2015
Accessori, pezzi di ricambio e utensili
(, paragrafo 3, del codice)
Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un’attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e il cui prezzo è compreso nel suo o per i quali non viene emessa una fattura distinta si considerano un tutto unico con l’attrezzatura, la macchina, l’apparecchio o il veicolo in questione.
Storico versioni
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