Art. 67

Elementi neutri

In vigore dal 28 lug 2015
Elementi neutri (, paragrafo 3, del codice) Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l’origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua produzione: a) energia e combustibile; b) impianti e attrezzature; c) macchine e utensili; d) merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.
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Art. 67 Regolamento (UE) 2015/2446 — Elementi neutri | Portale Normativo