Art. 68

Principio di territorialità

In vigore dal 28 lug 2015
Principio di territorialità (, paragrafo 3, del codice) Le condizioni relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario stabilite nella sottosezione 4 e nella presente sottosezione devono essere rispettate senza interruzione nel paese o territorio beneficiario o nell'Unione. I prodotti originari esportati dal paese o territorio beneficiario o dall'Unione verso un altro paese e successivamente reintrodotti sono considerati non originari, a meno che si fornisca alle autorità competenti prova adeguata che le condizioni seguenti sono soddisfatte: a) i prodotti reintrodotti sono gli stessi prodotti che erano stati esportati; b) i prodotti reintrodotti non hanno subito operazioni diverse da quelle necessarie per conservarli in buono stato durante la loro permanenza nel paese di cui trattasi o nel corso dell'esportazione.
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Art. 68 Regolamento (UE) 2015/2446 — Principio di territorialità | Portale Normativo