Art. 70

Esposizioni

In vigore dal 28 lug 2015
Esposizioni (, paragrafo 3, del codice) 1.   I prodotti originari spediti da un paese o territorio beneficiario per un'esposizione in un altro paese e venduti dopo l'esposizione per essere importati nell'Unione beneficiano, all'importazione in quest'ultima, delle preferenze tariffarie di cui all', purché rispondano alle condizioni previste dalla sottosezione 4 e dalla presente sottosezione per essere considerati originari del paese o territorio beneficiario in questione e che sia fornita alle competenti autorità doganali dell'Unione la prova soddisfacente che: a) un esportatore ha inviato detti prodotti dal paese o territorio beneficiario direttamente nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti; b) detto esportatore ha venduto i prodotti o li ha ceduti a un destinatario nell’Unione; c) i prodotti sono stati spediti nell’Unione, nel corso dell’esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all’esposizione; d) dal momento in cui sono stati inviati all’esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all’esposizione stessa. 2.   Alle autorità doganali dell’Unione deve essere presentato, secondo le normali procedure, un certificato di circolazione delle merci EUR.1 con l’indicazione della denominazione e dell’indirizzo dell’esposizione. All’occorrenza, può essere richiesta un’ulteriore prova documentale della natura dei prodotti e delle condizioni in cui sono stati esposti. 3.   Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.
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Art. 70 Regolamento (UE) 2015/2446 — Esposizioni | Portale Normativo