Art. 71

Semplificazione

In vigore dal 28 lug 2015
Semplificazione ( del codice) 1.   L’autorizzazione di cui all’ del codice può essere concessa se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) l’applicazione del procedimento di cui all’ del codice comporta nel caso di specie un costo amministrativo sproporzionato; b) il valore in dogana determinato non differirà in modo significativo da quello determinato in assenza di un’autorizzazione. 2.   La concessione dell’autorizzazione è subordinata al rispetto, da parte del richiedente, delle seguenti condizioni: a) il richiedente soddisfa il criterio di cui all’, lettera a), del codice; b) utilizza un sistema contabile che sia compatibile con i principi contabili generalmente accettati applicati nello Stato membro in cui è tenuta la contabilità e che faciliterà i controlli doganali mediante audit. Il sistema contabile conserva una documentazione cronologica dei dati atta a fornire una pista di controllo dal momento in cui i dati sono inseriti nel fascicolo; c) dispone di un’organizzazione amministrativa che corrisponde al tipo e alla dimensione dell’impresa e che è adatta alla gestione dei flussi di merci, e di un sistema di controllo interno che permette di individuare le transazioni illegali o irregolari.
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Art. 71 Regolamento (UE) 2015/2446 — Semplificazione | Portale Normativo