Art. 71
Semplificazione
In vigore dal 28 lug 2015
Semplificazione
( del codice)
1. L’autorizzazione di cui all’ del codice può essere concessa se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
l’applicazione del procedimento di cui all’ del codice comporta nel caso di specie un costo amministrativo sproporzionato;
b)
il valore in dogana determinato non differirà in modo significativo da quello determinato in assenza di un’autorizzazione.
2. La concessione dell’autorizzazione è subordinata al rispetto, da parte del richiedente, delle seguenti condizioni:
a)
il richiedente soddisfa il criterio di cui all’, lettera a), del codice;
b)
utilizza un sistema contabile che sia compatibile con i principi contabili generalmente accettati applicati nello Stato membro in cui è tenuta la contabilità e che faciliterà i controlli doganali mediante audit. Il sistema contabile conserva una documentazione cronologica dei dati atta a fornire una pista di controllo dal momento in cui i dati sono inseriti nel fascicolo;
c)
dispone di un’organizzazione amministrativa che corrisponde al tipo e alla dimensione dell’impresa e che è adatta alla gestione dei flussi di merci, e di un sistema di controllo interno che permette di individuare le transazioni illegali o irregolari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2015:2015:oj#art-71