Art. 69

Trasporto diretto

In vigore dal 28 lug 2015
Trasporto diretto (, paragrafo 3, del codice) 1.   Sono considerati trasportati direttamente dal paese o territorio beneficiario nell'Unione o da questa nel paese o territorio beneficiario: a) i prodotti il cui trasporto si effettua senza attraversamento del territorio di altri paesi; b) i prodotti che costituiscono un'unica spedizione trasportata attraverso il territorio di paesi diversi dal paese o territorio beneficiario o dall'Unione, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in questi paesi, a condizione che i prodotti rimangano sotto la vigilanza delle autorità doganali del paese di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato; c) i prodotti il cui trasporto si effettua senza soluzione di continuità, per mezzo di condutture, attraverso il territorio di paesi diversi dal paese o territorio beneficiario esportatore o dall'Unione. 2.   La prova della sussistenza delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), è fornita alle autorità doganali competenti presentando uno dei documenti seguenti: a) un documento di trasporto unico per il passaggio dal paese di esportazione attraverso il paese di transito; b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente: i) una descrizione esatta dei prodotti; ii) le date di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati, e iii) la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito oppure, c) in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento probatorio.
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Art. 69 Regolamento (UE) 2015/2446 — Trasporto diretto | Portale Normativo