Art. 68 · Principio di territorialità

Art. 68

Principio di territorialità

In vigore dal 28 lug 2015
Principio di territorialità (, paragrafo 3, del codice) Le condizioni relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario stabilite nella sottosezione 4 e nella presente sottosezione devono essere rispettate senza interruzione nel paese o territorio beneficiario o nell'Unione. I prodotti originari esportati dal paese o territorio beneficiario o dall'Unione verso un altro paese e successivamente reintrodotti sono considerati non originari, a meno che si fornisca alle autorità competenti prova adeguata che le condizioni seguenti sono soddisfatte: a) i prodotti reintrodotti sono gli stessi prodotti che erano stati esportati; b) i prodotti reintrodotti non hanno subito operazioni diverse da quelle necessarie per conservarli in buono stato durante la loro permanenza nel paese di cui trattasi o nel corso dell'esportazione.
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