Art. 66

Assortimenti

In vigore dal 28 lug 2015
Assortimenti (, paragrafo 3, del codice) Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale di interpretazione 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento.
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Art. 66 Regolamento (UE) 2015/2446 — Assortimenti | Portale Normativo