Art. 61

Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

In vigore dal 28 lug 2015
Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati (, paragrafo 3, del codice) Ai fini dell', i prodotti che non sono interamente ottenuti in un paese o territorio beneficiario o nell'Unione si considerano sufficientemente lavorati o trasformati purché siano soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco di cui all'allegato 22-11. Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati nella presente sottosezione, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione e si applicano solo a detti materiali. Se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell’elenco è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella fabbricazione.
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Art. 61 Regolamento (UE) 2015/2446 — Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati | Portale Normativo