Art. 44

Prodotti interamente ottenuti

In vigore dal 28 lug 2015
Prodotti interamente ottenuti (, paragrafo 3, del codice) 1.   Sono considerati interamente ottenuti in un paese beneficiario: a) i prodotti minerari estratti dal suo suolo o dal suo fondo marino; b) i prodotti del regno vegetale ivi coltivati o raccolti; c) gli animali vivi, ivi nati e allevati; d) i prodotti provenienti da animali vivi ivi allevati; e) i prodotti che provengono da animali macellati ivi nati e allevati; f) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate; g) i prodotti dell’acquacoltura ove i pesci, i crostacei e i molluschi siano ivi nati e allevati; h) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, con le sue navi, al di fuori delle sue acque territoriali; i) i prodotti ottenuti a bordo delle sue navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera h); j) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime; k) i cascami e gli avanzi provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate; l) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle acque territoriali, purché esso abbia diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo; m) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a l). 2.   Le espressioni «le sue navi» e «le sue navi officina» di cui al paragrafo 1, lettere h) e i), si riferiscono soltanto alle navi e alle navi officina: a) che sono immatricolate nel paese beneficiario o in uno Stato membro; b) che battono bandiera del paese beneficiario o di uno Stato membro; c) che soddisfano una delle seguenti condizioni: i) appartengono, in misura non inferiore al 50 %, a cittadini del paese beneficiario o degli Stati membri, oppure ii) appartengono a società: — la cui sede sociale e il cui luogo principale di attività sono situati nel paese beneficiario o negli Stati membri e — che sono per almeno il 50 % di proprietà del paese beneficiario o di Stati membri, di enti pubblici o di cittadini del paese beneficiario o di Stati membri. 3.   Ciascuna delle condizioni di cui al paragrafo 2 può essere soddisfatta negli Stati membri o in diversi paesi beneficiari purché tutti i paesi beneficiari interessati fruiscano del cumulo regionale in conformità all’, paragrafi 1 e 5. In tal caso i prodotti sono considerati originari del paese beneficiario di cui la nave o la nave officina battono bandiera conformemente al paragrafo 2, lettera b). Il primo comma si applica solo se sono state soddisfatte le condizioni stabilite all’, paragrafo 2, lettere a), c) e d).
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Prodotti interamente ottenuti (Art. 44 Regolamento (UE) 2015/2446) — Testo vigente | Portale Normativo