Art. 44
Prodotti interamente ottenuti
In vigore dal 28 lug 2015
Prodotti interamente ottenuti
(, paragrafo 3, del codice)
1. Sono considerati interamente ottenuti in un paese beneficiario:
a)
i prodotti minerari estratti dal suo suolo o dal suo fondo marino;
b)
i prodotti del regno vegetale ivi coltivati o raccolti;
c)
gli animali vivi, ivi nati e allevati;
d)
i prodotti provenienti da animali vivi ivi allevati;
e)
i prodotti che provengono da animali macellati ivi nati e allevati;
f)
i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
g)
i prodotti dell’acquacoltura ove i pesci, i crostacei e i molluschi siano ivi nati e allevati;
h)
i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, con le sue navi, al di fuori delle sue acque territoriali;
i)
i prodotti ottenuti a bordo delle sue navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera h);
j)
gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime;
k)
i cascami e gli avanzi provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
l)
i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle acque territoriali, purché esso abbia diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;
m)
le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a l).
2. Le espressioni «le sue navi» e «le sue navi officina» di cui al paragrafo 1, lettere h) e i), si riferiscono soltanto alle navi e alle navi officina:
a)
che sono immatricolate nel paese beneficiario o in uno Stato membro;
b)
che battono bandiera del paese beneficiario o di uno Stato membro;
c)
che soddisfano una delle seguenti condizioni:
i)
appartengono, in misura non inferiore al 50 %, a cittadini del paese beneficiario o degli Stati membri, oppure
ii)
appartengono a società:
—
la cui sede sociale e il cui luogo principale di attività sono situati nel paese beneficiario o negli Stati membri e
—
che sono per almeno il 50 % di proprietà del paese beneficiario o di Stati membri, di enti pubblici o di cittadini del paese beneficiario o di Stati membri.
3. Ciascuna delle condizioni di cui al paragrafo 2 può essere soddisfatta negli Stati membri o in diversi paesi beneficiari purché tutti i paesi beneficiari interessati fruiscano del cumulo regionale in conformità all’, paragrafi 1 e 5. In tal caso i prodotti sono considerati originari del paese beneficiario di cui la nave o la nave officina battono bandiera conformemente al paragrafo 2, lettera b).
Il primo comma si applica solo se sono state soddisfatte le condizioni stabilite all’, paragrafo 2, lettere a), c) e d).
Storico versioni
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