Art. 44 · Prodotti interamente ottenuti

Art. 44

Prodotti interamente ottenuti

In vigore dal 28 lug 2015
Prodotti interamente ottenuti (, paragrafo 3, del codice) 1.   Sono considerati interamente ottenuti in un paese beneficiario: a) i prodotti minerari estratti dal suo suolo o dal suo fondo marino; b) i prodotti del regno vegetale ivi coltivati o raccolti; c) gli animali vivi, ivi nati e allevati; d) i prodotti provenienti da animali vivi ivi allevati; e) i prodotti che provengono da animali macellati ivi nati e allevati; f) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate; g) i prodotti dell’acquacoltura ove i pesci, i crostacei e i molluschi siano ivi nati e allevati; h) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, con le sue navi, al di fuori delle sue acque territoriali; i) i prodotti ottenuti a bordo delle sue navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera h); j) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime; k) i cascami e gli avanzi provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate; l) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle acque territoriali, purché esso abbia diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo; m) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a l). 2.   Le espressioni «le sue navi» e «le sue navi officina» di cui al paragrafo 1, lettere h) e i), si riferiscono soltanto alle navi e alle navi officina: a) che sono immatricolate nel paese beneficiario o in uno Stato membro; b) che battono bandiera del paese beneficiario o di uno Stato membro; c) che soddisfano una delle seguenti condizioni: i) appartengono, in misura non inferiore al 50 %, a cittadini del paese beneficiario o degli Stati membri, oppure ii) appartengono a società: — la cui sede sociale e il cui luogo principale di attività sono situati nel paese beneficiario o negli Stati membri e — che sono per almeno il 50 % di proprietà del paese beneficiario o di Stati membri, di enti pubblici o di cittadini del paese beneficiario o di Stati membri. 3.   Ciascuna delle condizioni di cui al paragrafo 2 può essere soddisfatta negli Stati membri o in diversi paesi beneficiari purché tutti i paesi beneficiari interessati fruiscano del cumulo regionale in conformità all’, paragrafi 1 e 5. In tal caso i prodotti sono considerati originari del paese beneficiario di cui la nave o la nave officina battono bandiera conformemente al paragrafo 2, lettera b). Il primo comma si applica solo se sono state soddisfatte le condizioni stabilite all’, paragrafo 2, lettere a), c) e d).
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