Art. 55
Cumulo regionale
In vigore dal 28 lug 2015
Cumulo regionale
(, paragrafo 3, del codice)
1. Il cumulo regionale si applica ai seguenti quattro gruppi regionali distinti:
a)
gruppo I: Brunei, Cambogia, Filippine, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar/Birmania, Singapore, Thailandia, Vietnam;
b)
gruppo II: Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Perù, Venezuela;
c)
gruppo III: Bangladesh, Bhutan, India, Maldive, Nepal, Pakistan, Sri Lanka;
d)
gruppo IV: Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay.
2. Il cumulo regionale fra paesi appartenenti allo stesso gruppo si applica unicamente se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
al momento dell’esportazione del prodotto verso l’Unione i paesi partecipanti al cumulo sono i paesi beneficiari per i quali i regimi preferenziali non sono stati temporaneamente revocati a norma del regolamento (UE) n. 978/2012;
b)
ai fini del cumulo regionale fra paesi di un gruppo regionale si applicano le norme di origine stabilite nella sottosezione 2;
c)
i paesi del gruppo regionale si sono impegnati:
i)
a osservare o a far osservare la presente sottosezione e
ii)
a fornire la cooperazione amministrativa necessaria per assicurare la corretta applicazione della presente sottosezione sia nei confronti dell’Unione che nelle loro relazioni reciproche;
d)
gli impegni di cui alla lettera c) sono stati comunicati alla Commissione dal segretariato del gruppo regionale interessato o da un altro organismo comune competente che rappresenti tutti i membri del gruppo in questione.
Ai fini della lettera b), quando l’operazione che conferisce il carattere originario di cui all’allegato 22-03, parte II, non è la stessa per tutti i paesi partecipanti al cumulo, l’origine dei prodotti esportati da un paese a un altro paese del gruppo regionale ai fini del cumulo regionale è determinata sulla base della norma che si applicherebbe se i prodotti fossero esportati verso l’Unione.
Se i paesi di un gruppo regionale si sono già conformati, anteriormente al 1o gennaio 2011, alle disposizioni di cui al primo comma, lettere c) e d), non è necessaria la sottoscrizione di un nuovo impegno.
3. I materiali elencati nell’allegato 22-04 sono esclusi dal cumulo regionale di cui al paragrafo 2 se:
a)
la preferenza tariffaria applicabile nell’Unione non è la stessa per tutti i paesi partecipanti al cumulo e
b)
i materiali in questione beneficerebbero, grazie al cumulo, di un trattamento tariffario più favorevole rispetto a quello di cui avrebbero fruito se fossero stati esportati direttamente verso l’Unione.
4. Il cumulo regionale fra paesi beneficiari dello stesso gruppo regionale si applica solo se la lavorazione o la trasformazione eseguite nel paese beneficiario in cui i materiali sono ulteriormente trasformati o incorporati trascendono le operazioni elencate all’, paragrafo 1, e, nel caso dei prodotti tessili, le operazioni elencate nell’allegato 22-05.
Se la condizione di cui al primo comma non è soddisfatta e i materiali sono sottoposti a una o più delle operazioni descritte all’, paragrafo 1, lettere da b) a q), il paese che deve essere indicato come paese di origine sulla prova dell’origine rilasciata o compilata ai fini dell’esportazione dei prodotti verso l’Unione è il paese del gruppo regionale cui è riferibile la percentuale più alta del valore dei materiali utilizzati originari di paesi dello stesso gruppo regionale.
Se i prodotti sono esportati senza ulteriore lavorazione o trasformazione, oppure sono stati assoggettati alle operazioni di cui all’, paragrafo 1, lettera a), il paese che deve essere indicato come paese di origine sulla prova dell’origine rilasciata o compilata ai fini dell’esportazione dei prodotti verso l’Unione è il paese beneficiario indicato sulle prove dell’origine rilasciate o compilate nel paese beneficiario in cui i prodotti sono stati fabbricati.
5. Su richiesta delle autorità di un paese beneficiario del gruppo I o del gruppo III, la Commissione può autorizzare il cumulo regionale fra i paesi di tali gruppi se accerta che ciascuna delle seguenti condizioni è soddisfatta:
a)
sussistono le condizioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), e
b)
i paesi che partecipano al cumulo regionale si sono impegnati e hanno congiuntamente comunicato alla Commissione il loro impegno:
i)
a osservare o far osservare la presente sottosezione, la sottosezione 2 e tutte le altre disposizioni riguardanti l’attuazione delle norme di origine, e
ii)
a fornire la cooperazione amministrativa necessaria per assicurare la corretta applicazione della presente sottosezione e della sottosezione 2 sia nei confronti dell’Unione che nelle loro relazioni reciproche.
La richiesta di cui al primo comma è corredata da documentazione comprovante che le condizioni stabilite dallo stesso comma sono soddisfatte. Essa è indirizzata alla Commissione, che decide in merito tenendo conto di tutti gli elementi relativi al cumulo ritenuti pertinenti, compresi i materiali oggetto del cumulo.
6. Una volta concesso, il cumulo regionale fra paesi beneficiari del gruppo I o del gruppo III permette di considerare materiali originari di un paese appartenente ad un gruppo regionale come materiali originari di un paese dell’altro gruppo regionale quando sono incorporati in un prodotto ivi ottenuto, purché la lavorazione o la trasformazione eseguita in quest’ultimo paese beneficiario trascenda le operazioni di cui all’, paragrafo 1, e, nel caso dei prodotti tessili, anche le operazioni di cui all’allegato 22-05.
Se la condizione di cui al primo comma non è soddisfatta e i materiali sono sottoposti a una o più delle operazioni descritte all’, paragrafo 1, lettere da b) a q), il paese che deve essere indicato come paese di origine sulla prova dell’origine ai fini dell’esportazione dei prodotti verso l’Unione è il paese partecipante al cumulo cui è riferibile la percentuale più alta del valore dei materiali utilizzati originari di paesi partecipanti al cumulo.
Se i prodotti sono esportati senza ulteriore lavorazione o trasformazione, oppure sono stati assoggettati alle operazioni di cui all’, paragrafo 1, lettera a), il paese che deve essere indicato come paese di origine sulla prova dell’origine rilasciata o compilata ai fini dell’esportazione dei prodotti verso l’Unione è il paese beneficiario indicato sulle prove dell’origine rilasciate o compilate nel paese beneficiario in cui i prodotti sono stati fabbricati.
7. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie C) la data a decorrere dalla quale il cumulo fra i paesi del gruppo I e quelli del gruppo III di cui al paragrafo 5 prende effetto, i paesi che vi partecipano e, se del caso, l’elenco dei materiali cui il cumulo si applica.
8. Gli articoli da 41 a 52, le disposizioni concernenti il rilascio o la compilazione di prove dell’origine e le disposizioni relative al controllo a posteriori delle prove dell’origine si applicano mutatis mutandis alle esportazioni da un paese beneficiario a un altro ai fini del cumulo regionale.
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