Art. 41 · Principi generali

Art. 41

Principi generali

In vigore dal 28 lug 2015
Principi generali (, paragrafo 3, del codice) I seguenti prodotti sono considerati originari di un paese beneficiario: a) i prodotti interamente ottenuti in tale paese a norma dell’; b) i prodotti ottenuti in tale paese in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che tali materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell’.
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