Art. 41
Principi generali
In vigore dal 28 lug 2015
Principi generali
(, paragrafo 3, del codice)
I seguenti prodotti sono considerati originari di un paese beneficiario:
a)
i prodotti interamente ottenuti in tale paese a norma dell’;
b)
i prodotti ottenuti in tale paese in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che tali materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell’.
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