Art. 139
Merci che si considerano dichiarate per l’ammissione temporanea e la riesportazione in conformità all’articolo 141
In vigore dal 28 lug 2015
Merci che si considerano dichiarate per l’ammissione temporanea e la riesportazione in conformità all’
(, paragrafo 2, del codice)
1. Se non sono state dichiarate utilizzando altri mezzi, le merci di cui all’, paragrafo 1, lettere da e) a j), si considerano dichiarate per l’ammissione temporanea a norma dell’.
2. Se non sono state dichiarate utilizzando altri mezzi, le merci di cui all’, paragrafo 1, lettere da e) a j), si considerano dichiarate per la riesportazione a norma dell’ all’atto dell’appuramento del regime di ammissione temporanea.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2015:2015:oj#art-139