Art. 116
Scritture
In vigore dal 28 lug 2015
Scritture
(, paragrafo 4, del codice)
1. Le scritture di cui all’, paragrafo 4, del codice contengono le informazioni e le indicazioni seguenti:
a)
il riferimento alla pertinente dichiarazione di custodia temporanea delle merci immagazzinate e il riferimento alla corrispondente conclusione della custodia temporanea;
b)
la data e le indicazioni che consentano di identificare i documenti doganali relativi alle merci immagazzinate e qualsiasi altro documento relativo alla custodia temporanea delle merci;
c)
indicazioni, numeri di identificazione, numero e natura dei colli, quantità e descrizione delle merci, secondo la loro denominazione commerciale o tecnica usuale, nonché, se del caso, i marchi d’identificazione del container necessari per identificare le merci;
d)
ubicazione delle merci e indicazioni di eventuali movimenti delle stesse;
e)
posizione doganale delle merci;
f)
indicazioni relative alle manipolazioni di cui all’, paragrafo 2, del codice;
g)
con riguardo alla circolazione delle merci in custodia temporanea tra strutture di deposito per la custodia temporanea situate in Stati membri diversi, le indicazioni circa l’arrivo delle merci presso le strutture di deposito per la custodia temporanea di destinazione.
Quando le scritture non fanno parte della contabilità principale ai fini doganali, esse si riferiscono alla contabilità principale ai fini doganali.
2. L’autorità doganale può esonerare dall’obbligo di fornire alcune delle informazioni di cui al paragrafo 1 se ciò non pregiudica la vigilanza doganale e i controlli delle merci. Tale esonero non è tuttavia applicabile nel caso di movimento delle merci tra strutture di deposito per la custodia temporanea.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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