Art. 118

Altri casi di movimento di merci in custodia temporanea

In vigore dal 28 lug 2015
Altri casi di movimento di merci in custodia temporanea [, paragrafo 5, lettera c), del codice] In conformità all’, paragrafo 5, lettera c), del codice, le autorità doganali possono autorizzare lo spostamento di merci in custodia temporanea tra diverse strutture di deposito oggetto di diverse autorizzazioni per la gestione di strutture di deposito per la custodia temporanea, a condizione che i titolari di tali autorizzazioni siano AEOC.
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Art. 118 Regolamento (UE) 2015/2446 — Altri casi di movimento di merci in custodia temporanea | Portale Normativo