Art. 117

Vendita al dettaglio

In vigore dal 28 lug 2015
Vendita al dettaglio (, paragrafo 1, del codice) L’autorizzazione per la gestione delle strutture di deposito per la custodia temporanea di cui all’ del codice è concessa alle seguenti condizioni: a) le strutture di deposito per la custodia temporanea non sono utilizzate per la vendita al dettaglio; b) se le merci immagazzinate presentano un pericolo o potrebbero alterare altre merci o esigono installazioni particolari per altri motivi, le strutture di deposito per la custodia temporanea sono appositamente attrezzate per immagazzinarle; c) le strutture di deposito per la custodia temporanea sono esclusivamente utilizzate dal titolare dell’autorizzazione.
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Art. 117 Regolamento (UE) 2015/2446 — Vendita al dettaglio | Portale Normativo