Art. 120

Autorizzazione ad istituire servizi regolari di trasporto marittimo

In vigore dal 28 lug 2015
Autorizzazione ad istituire servizi regolari di trasporto marittimo (, paragrafo 2, del codice) 1.   L’autorità doganale competente a prendere la decisione può concedere a una società di navigazione l’autorizzazione a istituire servizi regolari di trasporto marittimo che le consentano di trasportare merci unionali da un punto a un altro del territorio doganale dell’Unione e temporaneamente fuori di tale territorio senza che muti la posizione doganale di merci unionali. 2.   L’autorizzazione è concessa soltanto se: a) la società di navigazione è stabilita nel territorio doganale dell’Unione; b) soddisfa il criterio di cui all’, lettera a), del codice; c) si impegna a comunicare all’autorità doganale competente a prendere la decisione le informazioni di cui all’, paragrafo 1, dopo che è stata rilasciata l’autorizzazione; e d) si impegna, sulle rotte del servizio regolare di trasporto marittimo, a non effettuare scali in nessun porto situato in un territorio al di fuori del territorio doganale dell’Unione o in nessuna zona franca situata in un porto dell’Unione e di non effettuare alcun trasbordo di merci in mare. 3.   Le società di navigazione cui è stata rilasciata un’autorizzazione a norma del presente articolo prestano il servizio regolare di trasporto marittimo ivi indicato. Il servizio regolare di trasporto marittimo è fornito utilizzando navi registrate a tale scopo conformemente all’.
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Art. 120 Regolamento (UE) 2015/2446 — Autorizzazione ad istituire servizi regolari di trasporto marittimo | Portale Normativo