Art. 147

Termine entro cui il dichiarante deve essere in possesso dei documenti di accompagnamento nel caso di dichiarazioni complementari

In vigore dal 28 lug 2015
Termine entro cui il dichiarante deve essere in possesso dei documenti di accompagnamento nel caso di dichiarazioni complementari (, paragrafo 1, del codice) 1.   I documenti di accompagnamento che mancavano al momento della presentazione della dichiarazione semplificata devono essere in possesso del dichiarante entro il termine fissato per la presentazione della dichiarazione complementare a norma dell’, paragrafo 1 o 3. 2.   In circostanze debitamente giustificate le autorità doganali possono autorizzare un termine più lungo di quello previsto al paragrafo 1 per la produzione dei documenti di accompagnamento. 3.   Se il documento di accompagnamento riguarda il valore in dogana, l’autorità doganale può, in circostanze debitamente giustificate, fissare un termine più lungo rispetto a quello di cui ai paragrafi 1 o 2, tenendo conto della prescrizione di cui all’, paragrafo 1, del codice.
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Art. 147 Regolamento (UE) 2015/2446 — Termine entro cui il dichiarante deve essere in possesso dei documenti di accompagnamento nel caso di dichiarazioni complementari | Portale Normativo