Art. 145

Condizioni per l’autorizzazione all’utilizzo regolare di dichiarazioni doganali semplificate

In vigore dal 28 lug 2015
Condizioni per l’autorizzazione all’utilizzo regolare di dichiarazioni doganali semplificate (, paragrafo 2, del codice) 1.   L’autorizzazione a vincolare regolarmente le merci a un regime doganale sulla base di una dichiarazione semplificata in conformità all’, paragrafo 2, del codice è concessa se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) il richiedente soddisfa il criterio di cui all’, lettera a), del codice; b) ove applicabile, dispone di procedure soddisfacenti che permettono di gestire le licenze e le autorizzazioni concesse in conformità alle misure di politica commerciale o relative agli scambi di prodotti agricoli; c) assicura che i dipendenti siano incaricati di informare le autorità doganali ogniqualvolta incontrino difficoltà nell’ottemperare alle norme doganali e stabilisce procedure per informare le autorità doganali di tali difficoltà; d) ove applicabile, dispone di procedure soddisfacenti per la gestione delle licenze d’importazione e d’esportazione di merci sottoposte a divieti o restrizioni, comprese misure per distinguere le merci soggette a divieti o restrizioni dalle altre merci e per garantire il rispetto di tali divieti e restrizioni. 2.   Si considera che gli AEOC soddisfino le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d), se le loro scritture sono adeguate ai fini del vincolo delle merci a un regime doganale sulla base di una dichiarazione semplificata.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2015:2015:oj#art-145

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo