Art. 146

Dichiarazione complementare

In vigore dal 28 lug 2015
Dichiarazione complementare (, paragrafo 1, del codice) 1.   Quando le autorità doganali devono contabilizzare l’importo del dazio all’importazione o all’esportazione dovuto in conformità all’, paragrafo 1, primo comma, del codice, la dichiarazione complementare di cui all’, paragrafo 1, primo comma, del codice deve essere presentata entro 10 giorni dalla data di svincolo delle merci. 2.   Quando la contabilizzazione avviene in conformità all’, paragrafo 1, secondo comma, del codice e la dichiarazione complementare è di natura generale, periodica o riepilogativa, il periodo di tempo coperto dalla dichiarazione complementare non è superiore a un mese di calendario. 3.   Il termine per la presentazione della dichiarazione complementare di cui al paragrafo 2 è stabilito dall’autorità doganale. Esso non supera 10 giorni dalla fine del periodo di tempo coperto dalla dichiarazione complementare.
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Art. 146 Regolamento (UE) 2015/2446 — Dichiarazione complementare | Portale Normativo