Art. 149
Condizioni di rilascio delle autorizzazioni per lo sdoganamento centralizzato
In vigore dal 28 lug 2015
Condizioni di rilascio delle autorizzazioni per lo sdoganamento centralizzato
(, paragrafo 1, del codice)
1. Affinché lo sdoganamento centralizzato sia autorizzato a norma dell’ del codice, le relative domande devono riguardare una delle procedure seguenti:
a)
immissione in libera pratica;
b)
deposito doganale,
c)
ammissione temporanea;
d)
uso finale;
e)
perfezionamento attivo;
f)
perfezionamento passivo;
g)
esportazione;
h)
riesportazione.
2. Se la dichiarazione in dogana è sotto forma di un’iscrizione nelle scritture del dichiarante, lo sdoganamento centralizzato può essere autorizzato alle condizioni stabilite all’.
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