Art. 150

Condizioni per la concessione di autorizzazioni per l’iscrizione nelle scritture del dichiarante

In vigore dal 28 lug 2015
Condizioni per la concessione di autorizzazioni per l’iscrizione nelle scritture del dichiarante (, paragrafo 1, del codice) 1.   L’autorizzazione a presentare una dichiarazione in dogana sotto forma di un’iscrizione nelle scritture del dichiarante è concessa se i richiedenti dimostrano di soddisfare i criteri di cui all’, lettere a), b) e d), del codice. 2.   Affinché sia concessa l’autorizzazione a presentare una dichiarazione in dogana sotto forma di iscrizione nelle scritture del dichiarante conformemente all’, paragrafo 1, del codice, la domanda deve riguardare una delle procedure seguenti: a) immissione in libera pratica; b) deposito doganale; c) ammissione temporanea; d) uso finale; e) perfezionamento attivo; f) perfezionamento passivo; g) esportazione e riesportazione. 3.   Se la domanda di autorizzazione riguarda l’immissione in libera pratica, l’autorizzazione non può essere concessa nei seguenti casi: a) contemporanea immissione in libera pratica e immissione in consumo di merci che sono esenti da IVA a norma dell’ della direttiva 2006/112/CE ed, eventualmente, con sospensione d’accisa in conformità all’ della direttiva 2008/118/CE; b) reimportazione con contemporanea immissione in libera pratica e immissione in consumo di merci che sono esenti da IVA a norma dell’ della direttiva 2006/112/CE ed, eventualmente, con sospensione d’accisa in conformità all’ della direttiva 2008/118/CE. 4.   Se la domanda di autorizzazione riguarda l’esportazione e la riesportazione, l’autorizzazione è concessa unicamente se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti: a) l’obbligo di presentare una dichiarazione pre-partenza è oggetto di esonero a norma dell’articolo 263, paragrafo 2, del codice; b) l’ufficio doganale di esportazione è anche l’ufficio doganale di uscita oppure l’ufficio doganale di esportazione e l’ufficio doganale di uscita hanno predisposto procedure volte a garantire che le merci siano soggette a vigilanza doganale all’uscita. 5.   Se la domanda di autorizzazione riguarda l’esportazione e la riesportazione, l’esportazione di prodotti soggetti ad accisa non è consentita, tranne ove sia applicabile l’ della direttiva 2008/118/CE. 6.   Un’autorizzazione all’iscrizione nelle scritture del dichiarante non può essere concessa quando la domanda riguarda una procedura che richiede, a norma dell’, uno scambio di informazioni standardizzato tra le autorità doganali, a meno che queste ultime concordino di utilizzare altri mezzi per lo scambio elettronico di informazioni.
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Art. 150 Regolamento (UE) 2015/2446 — Condizioni per la concessione di autorizzazioni per l’iscrizione nelle scritture del dichiarante | Portale Normativo