Art. 181
Scambio di informazioni standardizzato
In vigore dal 28 lug 2015
Scambio di informazioni standardizzato
(, paragrafo 2, del codice)
1. L’ufficio doganale di controllo rende disponibili i dati pertinenti di cui alla sezione A dell’allegato 71-05 nel sistema elettronico predisposto a norma dell’, paragrafo 1, del codice ai fini di uno scambio di informazioni standardizzato (INF) per:
a)
il perfezionamento attivo EX/IM o il perfezionamento passivo EX/IM che interessa uno o più Stati membri;
b)
il perfezionamento attivo IM/EX o il perfezionamento passivo IM/EX che interessa più Stati membri.
2. Se l’autorità doganale competente di cui all’, paragrafo 1, del codice ha chiesto uno scambio standardizzato di informazioni tra le autorità doganali riguardo alle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo IM/EX che interessa un solo Stato membro, l’ufficio doganale di controllo rende disponibili i dati pertinenti di cui alla sezione B dell’allegato 71-05 nel sistema elettronico predisposto a norma dell’, paragrafo 1, del codice ai fini dell’INF.
3. Se una dichiarazione in dogana o una dichiarazione o una notifica di riesportazione fa riferimento a un INF, le autorità doganali competenti rendono disponibili i dati specifici di cui alla sezione A dell’allegato 71-05 nel sistema elettronico predisposto a norma dell’, paragrafo 1, del codice ai fini dell’INF.
4. Le autorità doganali comunicano informazioni aggiornate in merito all’INF al titolare dell’autorizzazione, su sua richiesta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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