Art. 101
Notifica della decisione
In vigore dal 28 lug 2015
Notifica della decisione
(, paragrafo 3, del codice)
1. La Commissione notifica la propria decisione allo Stato membro interessato il più presto possibile e in ogni caso entro 30 giorni dalla scadenza del periodo specificato all’, paragrafo 1.
2. L’autorità doganale competente a prendere la decisione emana una decisione sulla base della decisione della Commissione notificata a norma del paragrafo 1.
Lo Stato membro da cui dipende l’autorità doganale competente a prendere la decisione informa la Commissione inviando una copia della decisione.
3. Se la decisione nei casi di cui all’, paragrafo 3, del codice è favorevole alla persona interessata, la Commissione può specificare le condizioni a cui le autorità doganali sono tenute a rimborsare o abbuonare il dazio quando si sia in presenza di elementi di fatto e di diritto comparabili.
Storico versioni
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