Art. 102

Conseguenze della mancata adozione o notifica di una decisione

In vigore dal 28 lug 2015
Conseguenze della mancata adozione o notifica di una decisione (, paragrafo 3, del codice) Se la Commissione non adotta una decisione entro il termine di cui all’ o non notifica una decisione allo Stato membro in questione nel termine di cui all’, paragrafo 1, l’autorità doganale competente a prendere la decisione adotta una decisione favorevole alla persona interessata.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2015:2015:oj#art-102

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 102 Regolamento (UE) 2015/2446 — Conseguenze della mancata adozione o notifica di una decisione | Portale Normativo