Art. 104
Esonero dall’obbligo di presentare una dichiarazione sommaria di entrata
In vigore dal 28 lug 2015
Esonero dall’obbligo di presentare una dichiarazione sommaria di entrata
[, paragrafo 2, lettera b), del codice]
1. La presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata non è richiesta per le merci seguenti:
a)
energia elettrica;
b)
merci importate mediante conduttura;
c)
invii di corrispondenza;
d)
effetti o oggetti mobili quali definiti all’, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (14), a condizione che non siano trasportati in applicazione di un contratto di trasporto;
e)
merci per le quali è ammessa una dichiarazione doganale verbale a norma dell’ e dell’, paragrafo 1, a condizione che non siano trasportate in applicazione di un contratto di trasporto;
f)
merci di cui all’, lettere da b) a d), o di cui all’, paragrafo 1, considerate dichiarate conformemente all’, a condizione che non siano trasportate in applicazione di un contratto di trasporto;
g)
merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori;
h)
merci trasportate in base al formulario 302 previsto nel quadro della convenzione tra gli Stati contraenti del trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951;
i)
armi e attrezzature militari introdotte nel territorio doganale dell’Unione dalle autorità responsabili della difesa militare di uno Stato membro su mezzi di trasporto militari o trasporti effettuati per uso esclusivo delle autorità militari;
j)
le seguenti merci introdotte nel territorio doganale dell’Unione direttamente da impianti offshore gestiti da un soggetto stabilito nel territorio doganale dell’Unione:
i)
merci che sono state incorporate in tali impianti offshore ai fini della loro costruzione, riparazione, manutenzione o conversione;
ii)
merci che sono state utilizzate per installazioni o forniture di tali impianti offshore;
iii)
articoli da utilizzare o consumare su tali impianti offshore;
iv)
rifiuti non pericolosi provenienti da tali impianti offshore;
k)
merci che beneficiano di franchigie conformemente alla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961, alla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963 o ad altre convenzioni consolari o alla Convenzione di New York del 16 dicembre 1969 sulle missioni speciali;
l)
le seguenti merci a bordo di navi e aeromobili:
i)
merci che sono state fornite per essere incorporate come parti o accessori in tali navi e aeromobili;
ii)
merci destinate al funzionamento di motori, macchine e altre attrezzature di tali navi o aeromobili;
iii)
prodotti alimentari e altri articoli da consumare o vendere a bordo;
m)
merci introdotte nel territorio doganale dell’Unione in provenienza da Ceuta e Melilla, Gibilterra, dall’isola di Helgoland, dalla Repubblica di San Marino, dallo Stato della Città del Vaticano, dai comuni di Livigno e di Campione d’Italia e dalle acque italiane del Lago di Lugano che si trovano tra la riva e la frontiera politica della zona tra Ponte Tresa e Porto Ceresio;
n)
i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori del territorio doganale dell’Unione, da navi da pesca dell’Unione;
o)
le navi, e le merci in esse trasportate, che entrano nelle acque territoriali di uno Stato membro al solo scopo di rifornirsi senza collegarsi a una delle infrastrutture portuali;
p)
merci coperte da carnet ATA o CPD purché non siano trasportate in applicazione di un contratto di trasporto.
2. Fino al 31 dicembre 2020, la presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata è oggetto di esonero per le merci contenute in spedizioni postali il cui peso non superi i 250 grammi.
Se le merci contenute in spedizioni postali il cui peso non superi i 250 grammi sono introdotte nel territorio doganale dell’Unione, ma non sono coperte da una dichiarazione sommaria di entrata, non si applicano sanzioni. Al momento della presentazione delle merci è effettuata un’analisi dei rischi sulla base, se disponibili, della dichiarazione per la custodia temporanea o della dichiarazione doganale relative a tali merci.
Entro il 31 dicembre 2020 la Commissione riesamina la situazione delle merci contenute in spedizioni postali a norma del presente paragrafo per apportare gli adeguamenti che si rivelassero necessari, tenuto conto dell’impiego di mezzi elettronici da parte degli operatori postali che effettuano la circolazione delle merci.
Storico versioni
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