Art. 103
Inosservanze che non hanno conseguenze significative sul corretto funzionamento del regime doganale
In vigore dal 28 lug 2015
Inosservanze che non hanno conseguenze significative sul corretto funzionamento del regime doganale
[, paragrafo 1, lettera h), punto i), del codice]
Le seguenti situazioni sono considerate inosservanze che non hanno conseguenze significative sul corretto funzionamento del regime doganale:
a)
quando un termine è superato di un periodo di tempo che non eccede la proroga del termine che sarebbe stato concessa se tale proroga fosse stata chiesta;
b)
quando un’obbligazione doganale è sorta per merci vincolate a un regime speciale o in custodia temporanea a norma dell’, paragrafo 1, lettera a) o c), del codice e le merci sono state in seguito immesse in libera pratica;
c)
quando la vigilanza doganale è stata successivamente ripristinata per merci che non rientrano formalmente in un regime di transito, ma che in precedenza erano in custodia temporanea o erano vincolate a un regime speciale insieme a merci formalmente vincolate a tale regime di transito;
d)
nel caso di merci vincolate a un regime speciale diverso dal transito e dalle zone franche o nel caso di merci che si trovano in custodia temporanea, se è stato commesso un errore per quanto riguarda le informazioni contenute nella dichiarazione doganale che appura il regime o che pone fine alla custodia temporanea, a condizione che tale errore non abbia alcuna incidenza sull’appuramento del regime o sulla fine della custodia temporanea;
e)
se è sorta un’obbligazione doganale a norma dell’, paragrafo 1, lettera a) o b), del codice, a condizione che la persona interessata informi le competenti autorità doganali in merito all’inosservanza prima che l’obbligazione doganale sia stata notificata o che le autorità doganali abbiano informato la persona che intendono svolgere un controllo.
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