Art. 79

Termine per stabilire il luogo in cui sorge l’obbligazione doganale nell’ambito del transito in conformità alla convenzione ATA o alla convenzione di Istanbul

In vigore dal 28 lug 2015
Termine per stabilire il luogo in cui sorge l’obbligazione doganale nell’ambito del transito in conformità alla convenzione ATA o alla convenzione di Istanbul (, paragrafo 2, del codice) Per le merci vincolate al regime di transito in conformità alla convenzione doganale sul carnet ATA per l’ammissione temporanea delle merci, conclusa a Bruxelles il 6 dicembre 1961, e successive modifiche (convenzione ATA), o in conformità alla convenzione sull’ammissione temporanea, e successive modifiche (convenzione di Istanbul), il termine di cui all’, paragrafo 2, del codice è di sette mesi a decorrere dalla data in cui le merci avrebbero dovuto essere presentate all’ufficio doganale di destinazione.
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Art. 79 Regolamento (UE) 2015/2446 — Termine per stabilire il luogo in cui sorge l’obbligazione doganale nell’ambito del transito in conformità alla convenzione ATA o alla convenzione di Istanbul | Portale Normativo