Art. 81

Casi in cui non è richiesta una garanzia per merci vincolate al regime di ammissione temporanea

In vigore dal 28 lug 2015
Casi in cui non è richiesta una garanzia per merci vincolate al regime di ammissione temporanea [, paragrafo 8, lettera c), del codice] Il vincolo di merci al regime di ammissione temporanea non è subordinato alla costituzione di una garanzia nei seguenti casi: a) se la dichiarazione in dogana può essere effettuata verbalmente o con altro atto di cui all’; b) nel caso di materiali utilizzati nel traffico internazionale da aziende ferroviarie, da compagnie aeree o marittime o da fornitori di servizi postali, a condizione che tali materiali rechino marchi di riconoscimento; c) nel caso di imballaggi importati vuoti, a condizione che siano provvisti di marchi indelebili e non amovibili; d) se il precedente titolare dell’autorizzazione di ammissione temporanea ha dichiarato le merci per il regime di ammissione temporanea in conformità all’ o all’ e tali merci sono successivamente vincolate al regime di ammissione temporanea per la stessa finalità.
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Art. 81 Regolamento (UE) 2015/2446 — Casi in cui non è richiesta una garanzia per merci vincolate al regime di ammissione temporanea | Portale Normativo