Art. 83
Forme di garanzia diverse da un deposito in contanti o da un impegno di un fideiussore
In vigore dal 28 lug 2015
Forme di garanzia diverse da un deposito in contanti o da un impegno di un fideiussore
[, paragrafo 1, lettera c), del codice]
1. Le forme di garanzia diverse da un deposito in contanti o da un impegno di un fideiussore sono le seguenti:
a)
costituzione di un’ipoteca, di un debito fondiario, di un’anticresi o di un diritto equiparato su beni immobili;
b)
cessione di crediti, costituzione di pegni con o senza spossessamento nonché di pegni su merci, titoli o crediti o su un libretto di risparmio o su un’iscrizione nel Gran Libro del debito pubblico dello Stato;
c)
costituzione di una solidarietà passiva convenzionale da parte di una persona terza all’uopo riconosciuta dall’autorità doganale o consegna di una cambiale il cui pagamento sia garantito da tale persona;
d)
deposito in contanti o mezzo di pagamento ritenuto equivalente, non in euro o nella moneta dello Stato membro in cui viene richiesta la garanzia;
e)
partecipazione, con il pagamento di un contributo, ad un regime di garanzia generale gestito dall’autorità doganale.
2. Le forme di garanzia di cui al paragrafo 1 non sono accettate per il vincolo delle merci al regime di transito unionale.
3. Gli Stati membri accettano le forme di garanzia di cui al paragrafo 1 nella misura in cui tali forme di garanzia sono ammesse dal diritto nazionale.
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