Art. 83 · Forme di garanzia diverse da un deposito in contanti o da un impegno di un fideiussore

Art. 83

Forme di garanzia diverse da un deposito in contanti o da un impegno di un fideiussore

In vigore dal 28 lug 2015
Forme di garanzia diverse da un deposito in contanti o da un impegno di un fideiussore [, paragrafo 1, lettera c), del codice] 1.   Le forme di garanzia diverse da un deposito in contanti o da un impegno di un fideiussore sono le seguenti: a) costituzione di un’ipoteca, di un debito fondiario, di un’anticresi o di un diritto equiparato su beni immobili; b) cessione di crediti, costituzione di pegni con o senza spossessamento nonché di pegni su merci, titoli o crediti o su un libretto di risparmio o su un’iscrizione nel Gran Libro del debito pubblico dello Stato; c) costituzione di una solidarietà passiva convenzionale da parte di una persona terza all’uopo riconosciuta dall’autorità doganale o consegna di una cambiale il cui pagamento sia garantito da tale persona; d) deposito in contanti o mezzo di pagamento ritenuto equivalente, non in euro o nella moneta dello Stato membro in cui viene richiesta la garanzia; e) partecipazione, con il pagamento di un contributo, ad un regime di garanzia generale gestito dall’autorità doganale. 2.   Le forme di garanzia di cui al paragrafo 1 non sono accettate per il vincolo delle merci al regime di transito unionale. 3.   Gli Stati membri accettano le forme di garanzia di cui al paragrafo 1 nella misura in cui tali forme di garanzia sono ammesse dal diritto nazionale.
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