Art. 82

Garanzia in forma di impegno di un fideiussore

In vigore dal 28 lug 2015
Garanzia in forma di impegno di un fideiussore [, , paragrafo 4, e , paragrafo 3, lettera a), del codice] 1.   Se la garanzia è fornita sotto forma di impegno di un fideiussore e può essere utilizzata in più di uno Stato membro, il fideiussore elegge un domicilio o designa un mandatario in ciascuno Stato membro in cui la garanzia può essere utilizzata. 2.   La revoca dell’approvazione del fideiussore o dell’impegno dello stesso prende effetto il 16° giorno successivo alla data in cui la decisione in merito alla revoca perviene o si ritiene sia pervenuta al fideiussore. 3.   La cancellazione dell’impegno da parte del fideiussore prende effetto il 16° giorno successivo alla data in cui la cancellazione è comunicata dal fideiussore all’ufficio doganale in cui la garanzia era costituita. 4.   Se una garanzia a copertura di una singola operazione (garanzia isolata) è fornita a mezzo di certificati, essa può essere presentata utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici.
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Art. 82 Regolamento (UE) 2015/2446 — Garanzia in forma di impegno di un fideiussore | Portale Normativo