Art. 80
Termine per stabilire il luogo in cui sorge l’obbligazione doganale nei casi diversi dal transito
In vigore dal 28 lug 2015
Termine per stabilire il luogo in cui sorge l’obbligazione doganale nei casi diversi dal transito
(, paragrafo 2, del codice)
Per le merci vincolate ad un regime speciale diverso dal transito o per le merci in custodia temporanea, il termine di cui all’, paragrafo 2, del codice è di sette mesi a decorrere dalla scadenza di uno dei seguenti termini:
a)
il termine prescritto per l’appuramento del regime speciale;
b)
il termine prescritto per porre fine alla vigilanza doganale delle merci in regime di uso finale;
c)
il termine prescritto per la conclusione della custodia temporanea;
d)
il termine prescritto per porre fine alla circolazione delle merci vincolate al regime di deposito tra luoghi diversi all’interno del territorio doganale dell’Unione, qualora il regime non sia stato appurato.
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