Art. 82 · Garanzia in forma di impegno di un fideiussore

Art. 82

Garanzia in forma di impegno di un fideiussore

In vigore dal 28 lug 2015
Garanzia in forma di impegno di un fideiussore [, , paragrafo 4, e , paragrafo 3, lettera a), del codice] 1.   Se la garanzia è fornita sotto forma di impegno di un fideiussore e può essere utilizzata in più di uno Stato membro, il fideiussore elegge un domicilio o designa un mandatario in ciascuno Stato membro in cui la garanzia può essere utilizzata. 2.   La revoca dell’approvazione del fideiussore o dell’impegno dello stesso prende effetto il 16° giorno successivo alla data in cui la decisione in merito alla revoca perviene o si ritiene sia pervenuta al fideiussore. 3.   La cancellazione dell’impegno da parte del fideiussore prende effetto il 16° giorno successivo alla data in cui la cancellazione è comunicata dal fideiussore all’ufficio doganale in cui la garanzia era costituita. 4.   Se una garanzia a copertura di una singola operazione (garanzia isolata) è fornita a mezzo di certificati, essa può essere presentata utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici.
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