Art. 6
Persone diverse dagli operatori economici
In vigore dal 28 lug 2015
Persone diverse dagli operatori economici
(, paragrafo 3, del codice)
1. Le persone diverse dagli operatori economici si registrano presso le autorità doganali quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
a)
la registrazione è richiesta a norma della legislazione di uno Stato membro;
b)
la persona effettua operazioni per le quali è necessario un codice EORI a norma dell’allegato A e dell’allegato B.
2. In deroga al paragrafo 1 e se le autorità doganali lo ritengono giustificato, la registrazione non è richiesta se una persona diversa da un operatore economico presenta dichiarazioni doganali soltanto in via occasionale.
Storico versioni
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