Art. 7
Invalidamento di un codice EORI
In vigore dal 28 lug 2015
Invalidamento di un codice EORI
(, paragrafo 4, del codice)
1. Le autorità doganali invalidano un codice EORI in uno dei seguenti casi:
a)
su richiesta della persona registrata;
b)
quando l’autorità doganale è a conoscenza del fatto che la persona registrata ha cessato le attività che richiedono la registrazione.
2. L’autorità doganale annota la data di invalidamento del codice EORI e la comunica alla persona registrata.
Storico versioni
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