Art. 5

Operatori economici non stabiliti nel territorio doganale dell’Unione

In vigore dal 28 lug 2015
Operatori economici non stabiliti nel territorio doganale dell’Unione (, paragrafo 2, e , paragrafo 2, del codice) 1.   Un operatore economico non stabilito nel territorio doganale dell’Unione si registra prima: a) di presentare nel territorio doganale dell’Unione una dichiarazione doganale diversa dalle seguenti dichiarazioni: i) una dichiarazione doganale effettuata in conformità agli articoli da135 a 144; ii) una dichiarazione doganale di vincolo delle merci al regime di ammissione temporanea o una dichiarazione di riesportazione per appurare tale regime; iii) una dichiarazione doganale effettuata ai sensi della convenzione relativa a un regime comune di transito (11) da un operatore economico stabilito in un paese di transito comune; iv) una dichiarazione doganale effettuata nell’ambito del regime di transito unionale da un operatore economico stabilito ad Andorra o a San Marino; b) di presentare una dichiarazione sommaria di entrata o di uscita nel territorio doganale dell’Unione; c) di presentare una dichiarazione di custodia temporanea nel territorio doganale dell’Unione; d) di agire in qualità di trasportatore ai fini del trasporto via mare, per vie navigabili interne o per via aerea; e) di agire in qualità di trasportatore collegato al sistema doganale, che chiede di ricevere una delle notifiche previste dalla normativa doganale per quanto riguarda la presentazione o la modifica di dichiarazioni sommarie di entrata. 2.   In deroga al paragrafo 1, lettera a), punto ii), gli operatori economici non stabiliti nel territorio doganale dell’Unione si registrano presso le autorità doganali prima di presentare una dichiarazione doganale di vincolo delle merci al regime di ammissione temporanea o una dichiarazione di riesportazione per appurare tale regime se la registrazione è richiesta per l’uso del sistema di gestione delle garanzie. 3.   In deroga al paragrafo 1, lettera a), punto iii), gli operatori economici stabiliti in un paese di transito comune si registrano presso le autorità doganali prima di presentare una dichiarazione doganale ai sensi della convenzione relativa a un regime comune di transito se tale dichiarazione è presentata in sostituzione di una dichiarazione sommaria di entrata o utilizzata come una dichiarazione di pre-partenza. 4.   In deroga al paragrafo 1, lettera a), punto iv), gli operatori economici stabiliti ad Andorra o a San Marino si registrano presso le autorità doganali prima di presentare una dichiarazione doganale effettuata nell’ambito del regime di transito unionale se tale dichiarazione è presentata in sostituzione di una dichiarazione sommaria di entrata o utilizzata come una dichiarazione di pre-partenza. 5.   In deroga al paragrafo 1, lettera d), un operatore economico che agisce in qualità di trasportatore ai fini del trasporto via mare, per vie navigabili interne o per via aerea non si registra presso le autorità doganali se dispone di un numero di identificazione unico di un paese terzo, assegnato nell’ambito di un programma di partenariato commerciale di un paese terzo riconosciuto dall’Unione. 6.   Se richiesta a norma del presente articolo, la registrazione è effettuata presso le autorità doganali competenti per il luogo in cui l’operatore economico presenta una dichiarazione o richiede una decisione.
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