Art. 92

Domanda di rimborso o di sgravio

In vigore dal 28 lug 2015
Domanda di rimborso o di sgravio [, paragrafo 3, lettera a), , paragrafo 1, e del codice] 1.   In deroga all’, paragrafo 1, terzo comma, del codice, la domanda di rimborso o di sgravio dei dazi all’importazione o all’esportazione di cui all’ del codice è presentata all’autorità doganale competente dello Stato membro in cui l’obbligazione doganale è stata notificata. 2.   La domanda di cui al paragrafo 1 può essere presentata utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici, conformemente alle disposizioni in vigore nello Stato membro interessato.
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