Art. 90
Sospensione del termine di pagamento nel caso di merci destinate ad essere confiscate, distrutte o abbandonate allo Stato
In vigore dal 28 lug 2015
Sospensione del termine di pagamento nel caso di merci destinate ad essere confiscate, distrutte o abbandonate allo Stato
[, paragrafo 3, lettera b), del codice]
Le autorità doganali sospendono il termine di pagamento dell’importo del dazio all’importazione o all’esportazione corrispondente a un’obbligazione doganale quando le merci si trovano ancora sotto sorveglianza doganale e sono destinate ad essere confiscate, distrutte o abbandonate allo Stato e le autorità doganali ritengono che le condizioni per la confisca, la distruzione o l’abbandono saranno probabilmente soddisfatte, fino all’adozione della decisione finale sulla loro confisca, distruzione o abbandono.
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