Art. 91
Sospensione del termine di pagamento in caso di obbligazione doganale sorta in seguito a inosservanza
In vigore dal 28 lug 2015
Sospensione del termine di pagamento in caso di obbligazione doganale sorta in seguito a inosservanza
[, paragrafo 3, lettera c), del codice]
1. Le autorità doganali sospendono il termine di pagamento, da parte della persona di cui all’, paragrafo 3, lettera a), del codice, dell’importo del dazio all’importazione o all’esportazione corrispondente a un’obbligazione doganale quando un’obbligazione doganale è sorta in seguito a un’inosservanza di cui all’ del codice, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
almeno un altro debitore sia stato identificato a norma dell’, paragrafo 3, lettera b) o c), del codice;
b)
l’importo del dazio all’importazione o all’esportazione in questione è stato notificato al debitore di cui alla lettera a) conformemente all’ del codice;
c)
la persona di cui all’, paragrafo 3, lettera a), del codice non è considerata un debitore a norma dell’, paragrafo 3, lettera b) o c), del codice e non le può essere attribuita alcuna frode o manifesta negligenza.
2. La sospensione è subordinata all’emissione di una garanzia, da parte della persona che beneficia della sua concessione, per l’importo del dazio all’importazione o all’esportazione in questione, salvo in uno dei seguenti casi:
a)
una garanzia che copre l’intero importo del dazio all’importazione o all’esportazione esiste già e il fideiussore non è stato dispensato dai suoi obblighi;
b)
è accertato, sulla base di una valutazione documentata, che la richiesta di una garanzia potrebbe causare al debitore gravi difficoltà di carattere economico o sociale.
3. La durata della sospensione è limitata a un anno. Tuttavia le autorità doganali possono prorogare questo periodo per ragioni debitamente giustificate.
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