Art. 91 · Sospensione del termine di pagamento in caso di obbligazione doganale sorta in seguito a inosservanza

Art. 91

Sospensione del termine di pagamento in caso di obbligazione doganale sorta in seguito a inosservanza

In vigore dal 28 lug 2015
Sospensione del termine di pagamento in caso di obbligazione doganale sorta in seguito a inosservanza [, paragrafo 3, lettera c), del codice] 1.   Le autorità doganali sospendono il termine di pagamento, da parte della persona di cui all’, paragrafo 3, lettera a), del codice, dell’importo del dazio all’importazione o all’esportazione corrispondente a un’obbligazione doganale quando un’obbligazione doganale è sorta in seguito a un’inosservanza di cui all’ del codice, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) almeno un altro debitore sia stato identificato a norma dell’, paragrafo 3, lettera b) o c), del codice; b) l’importo del dazio all’importazione o all’esportazione in questione è stato notificato al debitore di cui alla lettera a) conformemente all’ del codice; c) la persona di cui all’, paragrafo 3, lettera a), del codice non è considerata un debitore a norma dell’, paragrafo 3, lettera b) o c), del codice e non le può essere attribuita alcuna frode o manifesta negligenza. 2.   La sospensione è subordinata all’emissione di una garanzia, da parte della persona che beneficia della sua concessione, per l’importo del dazio all’importazione o all’esportazione in questione, salvo in uno dei seguenti casi: a) una garanzia che copre l’intero importo del dazio all’importazione o all’esportazione esiste già e il fideiussore non è stato dispensato dai suoi obblighi; b) è accertato, sulla base di una valutazione documentata, che la richiesta di una garanzia potrebbe causare al debitore gravi difficoltà di carattere economico o sociale. 3.   La durata della sospensione è limitata a un anno. Tuttavia le autorità doganali possono prorogare questo periodo per ragioni debitamente giustificate.
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