Art. 108

Termini per la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata in caso di trasporto stradale

In vigore dal 28 lug 2015
Termini per la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata in caso di trasporto stradale (, paragrafi 3 e 7, del codice) Se le merci sono introdotte nel territorio doganale dell’Unione mediante trasporto stradale, la dichiarazione sommaria di entrata è presentata al più tardi un’ora prima dell’arrivo delle merci nel luogo per cui è competente l’ufficio doganale di prima entrata.
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Art. 108 Regolamento (UE) 2015/2446 — Termini per la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata in caso di trasporto stradale | Portale Normativo