Art. 99

Diritto della persona interessata ad essere sentita

In vigore dal 28 lug 2015
Diritto della persona interessata ad essere sentita (, paragrafo 3, del codice) 1.   Se la Commissione intende adottare una decisione sfavorevole nei casi di cui all’, paragrafo 3, del codice, essa comunica alla persona interessata le proprie obiezioni per iscritto, unitamente a un riferimento a tutti i documenti e a tutte le informazioni sui quali poggiano dette obiezioni. La Commissione informa la persona interessata del suo diritto di avere accesso al fascicolo. 2.   La Commissione informa lo Stato membro interessato della propria intenzione e dell’invio della comunicazione di cui al paragrafo 1. 3.   Alla persona interessata viene data la possibilità di esprimere il proprio punto di vista per iscritto alla Commissione entro il termine di 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto la comunicazione di cui al paragrafo 1.
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Art. 99 Regolamento (UE) 2015/2446 — Diritto della persona interessata ad essere sentita | Portale Normativo